La Convenzione de L'Aja del 1° luglio 1985 è relativa alla legge applicabile ai trust e al loro riconoscimento (resa esecutiva in Italia con Legge del 16 ottobre 1989 n. 364, entrata in vigore il 1° gennaio 1992).
Gli Stati firmatari della presente Convenzione, considerando che il trust è un istituto peculiare creato dai tribunali di equità dei paesi della Common Law, adottato da altri paesi con alcune modifiche, hanno convenuto di stabilire disposizioni comuni relative alla legge applicabile ai trust e di risolvere i problemi più importanti relativi al loro riconoscimento.
L’articolo 15, fa salva l’applicazione delle norme inderogabili di legge del nostro ordinamento, facendo anche un’elencazione non esaustiva (norme in materia di protezione di incapaci, effetti del matrimonio, legittima, protezione dei creditori e dei terzi in buona fede, ecc.) e i singoli aspetti del trust non devono entrare in conflitto con i principi di ordine pubblico. Il che significa che, per esempio, il trust non potrà essere amministrato da un incapace, anche se per la legge straniera questo sarebbe possibile, o che i diritti attribuiti con tale istituto non possono ledere la legittima attribuita ad alcune categorie di successibili.
Il trust è regolato anzitutto dalla legge scelta dal costituente (articolo 6), o, in mancanza di essa, dalla legge con cui il negozio istitutivo del trust ha più stretti legami (luogo di amministrazione, situazione del beni, residenza del trustee, e altro ancora). È consentito inoltre prevedere che alcuni aspetti del trust siano disciplinati in parte da una legge e in parte da quella di un altro paese… È fuori d'ogni dubbio che, in base alla Convenzione, possa essere riconosciuto in Italia un trust costituito all’estero. 1) A partire dalla ratifica è riconfermato all'Art. 7 che: “Qualora non sia stata scelta alcuna legge, il trust sarà regolato dalla legge con la quale ha più stretti legami”.
In base alla Convenzione il trust ricorre quando un soggetto (detto Settlor) sottopone dei beni, con atto mortis causa o inter vivos, sotto il controllo di un altro soggetto (detto Trustee) nell’interesse di un beneficiario o per un fine specifico. La norma precisa altresì:
Il Trustee non è obbligato nei confronti del disponente, come avviene nel “negozio fiduciario”, ma solo verso il beneficiario. Ciò avvicina la figura in esame al contratto a favore di terzi, da cui tuttavia si discosta per il fatto che il trust non si costituisce per contratto ma anche per atto unilaterale, e nessun rilievo ha la dichiarazione del beneficiario di voler profittare della stipulazione.
Non necessariamente il trust deve avere un beneficiario. Si possono avere trust cosiddetti di destinazione, in cui i beni sono destinati a uno scopo ritenuto meritevole di tutela per l’ordinamento di quel paese. In tal caso il trust si avvicina al nostro “negozio di fondazione”.
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Staff di Extrapedia Freedom