DOCUMENTO SOSTITUTIVO DELLA CERTIFICAZIONE VERDE

L'autocertificazione è stata predisposta da Comicost ed è reperibile sul suo Sito a questo link, comprese le istruzioni per l'uso da seguire attentamente.

ATTENZIONE!: come il solito, gli “avvoltoi” al seguito del governo si sono scagliati subito contro la validità del documento, mentendo spudoratamente, come per esempio ha fatto “Facta News”, sostenendo: “No, questa autocertificazione non può essere utilizzata al posto del Green-Pass”, adducendo:
«Vale la pena sottolineare che, come hanno raccontato i colleghi di Pagella Politica, il citato «articolo 36» del Regolamento europeo sul green pass non esiste. Il passaggio secondo cui «è necessario evitare la discriminazione diretta o indiretta di persone che non sono vaccinate» è in realtà un “considerando” – ovvero un passaggio utile a motivare le norme contenute nei testi legislativi – che non ha valore normativo».

Sicuramente abbiamo a che fare con degli analfabeti (o degli idioti in perfetto stile filo-governativo che ritengono di rivolgersi a una massa di dementi). A questo punto spieghiamo a tutti da dove nasce quel “considerando”.

Nel testo originale del 14 giugno 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, versione in italiano, il paragrafo 36 così recita: «È necessario evitare la discriminazione diretta o indiretta di persone che non sono vaccinate, per esempio per motivi medici, perché non rientrano nel gruppo di destinatari per cui il vaccino anti COVID-19 è attualmente somministrato o consentito, come i bambini, o perché non hanno ancora avuto l'opportunità di essere vaccinate. [OMISSIONE] Pertanto il possesso di un certificato di vaccinazione, o di un certificato di vaccinazione che attesti l'uso di uno specifico vaccino anti COVID-19, non dovrebbe costituire una condizione preliminare per l'esercizio del diritto di libera circolazione o per l'utilizzo di servizi di trasporto passeggeri transfrontalieri quali linee aeree, treni, pullman, traghetti o qualsiasi altro mezzo di trasporto. Inoltre, il presente regolamento non può essere interpretato nel senso che istituisce un diritto o un obbligo a essere vaccinati».

NELLA VERSIONE IN ITALIANO È STATO VOLUTAMENTE OMESSO UN PUNTO CRUCIALE: «o hanno scelto di non essere vaccinate».

Per questo, è stata posta una rettifica il 15 giugno 2021, sempre pubblicata sulla predetta Gazzetta Ufficiale in questi termini:

Rettifica del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID- 19 (certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 211 del 15 giugno 2021 )

Pagina 7, considerando 36, prima frase

anziché:

«(36) È necessario evitare la discriminazione diretta o indiretta di persone che non sono vaccinate, per esempio per medici, perché non rientrano nel gruppo di destinatari per cui il vaccino anti COVID-19 ancora avuto l'opportunità di essere vaccinate. Pertanto…», leggasi:

leggasi: «(36) È necessario evitare la discriminazione diretta o indiretta di persone che non sono vaccinate, per esempio per medici, perché non rientrano nel gruppo di destinatari per cui il vaccino anti COVID-19 ancora avuto l'opportunità di essere vaccinate o hanno scelto di non essere vaccinate. Pertanto…».

I «considerando» che precedono la parte dispositiva, motivano in modo conciso le norme essenziali dell’articolato, senza riprodurne o parafrasarne il dettato. Come dire: “tenuto conto” di un qualcosa di già regolamentato che non serve ripetere, giacché, nel caso di specie, l'Assemblea Parlamentare europea (Doc. 15212: raccolta di emendamenti scritti | Doc. 15212 | 26/01/2021 - Versione finale) si era già espressa con i seguenti articoli:

Art. 7-3-1 - Garantire che i cittadini siano informati che la vaccinazione NON è obbligatoria e che nessuno subisce pressioni politiche, sociali o in altro modo per farsi vaccinare, se non lo desidera.
Art. 7-3-2 - Garantire che nessuno venga discriminato per non essere stato vaccinato, per possibili rischi per la salute o per non volersi vaccinare.

Il «36», inoltre, cari ignorantoni, non è un articolo ma un capoverso della premessa dispositiva.

I dubbiosi tengano presente quanto segue:

Dichiarazione 7 ottobre 2021 Bruxelles
La Commissione europea ribadisce il primato del diritto dell'UE
(https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/statement_21_5142)

«La Commissione difende e ribadisce i principi fondanti dell'ordinamento giuridico dell'Unione, ossia:

  • il diritto dell'UE prevale sul diritto nazionale, anche sulle disposizioni costituzionali;
  • tutte le sentenze della Corte di giustizia sono vincolanti per tutte le autorità degli Stati membri, compresi gli organi giurisdizionali nazionali.

L'Unione europea è una comunità di valori e di diritto che devono essere rispettati in tutti gli Stati membri. I diritti dei cittadini europei sanciti dai trattati devono essere tutelati, a prescindere dal luogo in cui possono essere trattati nell'Unione europea».

Siccome sarà difficile interloquire con chi legge “Topolino” anziché aggiornarsi sulle norme pubblicate in Gazzetta Ufficiale, abbiamo predisposto un file Word da scaricare, stampare e presentare nel caso ci fossero contestazioni.


Ben presto giungerà il momento che tutti questi delinquenti pagheranno per i loro misfatti…

Staff di Extrapedia Freedom