Questa sintesi linguistica è la base per comprendere appieno l’inganno e la truffa posta in essere dal sistema per ridurre in schiavitù e servitù altri simili, proprio con dolo, a partire dall’alterazione e dalla storpiatura della grafia del nome.
Un giorno si presentò a Giosuè Carducci, quando era docente universitario a Bologna, uno studente, pregandolo di volergli firmare il libretto di frequenza. “Come si chiama lei?”, gli domandò il Poeta. E quello, timidamente, “Rossi Arturo”. Bruscamente, quasi sgarbatamente, il Carducci gli restituì il libretto senza neppure aprirlo: “Le farò la firma quando avrà imparato a dire correttamente il suo Nome!”. Lo studente guardò il professore con aria interrogativa e il Carducci, ancora più severo: “Per sua regola, si dice e si scrive sempre il Nome prima del Cognome. L’eccezione è ammessa solo in caso di necessità alfabetiche!”. E il libretto non fu firmato.
La norma tradizionale della nostra lingua vuole il nome collocato sempre prima del cognome.
Qualcuno obietterà: e che male c’è a mettere prima il Cognome e poi il Nome?
L’unica risposta possibile è questa: qui non si tratta di una regola trasgredendo la quale si commette un errore, ma di un uso diventato norma comunemente accettata (Legge Consuetudinaria), che non c’è ragione per non rispettarla. Anche perché ogni genitore dà prima il Nome e poi l'appartenenza alla famiglia: il Cognome.
Volendo, c’è anche una ragione pratica per attenerci alla sequenza “Nome più Cognome”: se mi presentano Alberto Bruno, e la regola non si rispetta, non saprò mai quale sia il Nome e quale il Cognome di questo signore; e se mi scrive Rosina Alessio potrei restare a lungo nel dubbio se si tratti di un uomo o di una donna.
Nome: Segno legale distintivo della persona.
Prenome: Appellativo individuale (Nome proprio o di battesimo) che designa la persona nell’ambito del gruppo familiare. La scelta del nome spetta, innanzitutto, ai genitori e, solo se essi non la compiono, ad altri soggetti.
Cognome: Indica l’appartenenza a un determinato gruppo familiare. Si acquista per nascita, per riconoscimento, per adozione, ecc. È questo il principio d'immutabilità del Nome e Cognome, che si scrive in segno grafico, solo cosi in alternato, con la prima lettera del Nome e del Cognome in Maiuscolo e le altre in minuscolo.
Nel nome sono compresi il Prenome e il Cognome.
Non sono ammessi cambiamenti, aggiunte o rettifiche al nome, se non nei casi e con le formalità dalla legge indicati.
Ratio Legis:
La norma tutela l'identità personale dell'individuo come singolo e nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità (di cui all' art. 2 Costituzione), segnando così il superamento della concezione pubblicistica del Nome come semplice strumento d’identificazione della persona nell'esclusivo interesse della collettività.
Il diritto al Nome è pertanto uno dei diritti della personalità costituzionalmente riconosciuti e garantiti, precisando la stessa Carta, tra l'altro, che nessuno può essere privato, per motivi politici, del Nome (art. 22 Cost.).
Come diritto della personalità, il diritto al Nome è assoluto, indisponibile e non patrimoniale.
Quando, qualsivoglia PERSONA GIURIDICA, Ente, Dicastero, Prefettura, Ministero, Soggetto Privato scrive con grafia inesatta, illecitamente, con dolo, inganno, astuzia, superficialità, consuetudine, ignorantia legis, anteponendo il COGNOME al NOME e scrivendo il tutto in caratteri maiuscoli, di fatto sta violando una norma giuridica granitica e non interpretabile, più precisamente il codice civile all’art. 6.
Da un attenta analisi, assennata, diligente in ogni sua parte, precisa sino allo scrupolo, documentabile con fonti incontrovertibili, inconfutabili e certe, si arguisce, senza tema di smentita, che il tentativo, “nel linguaggio giuridico, l'azione (od omissione) esecutiva, diretta in modo inequivoco a commettere un delitto, quando non sia completata o l'evento previsto non si verifichi”, il risultato ultimo è quello di condizionare, manipolare, asservire, soggiogare, sottomettere, schiavizzare, l’essere umano che inconsapevolmente crede o peggio è convinto quale Persona fisica, d’impersonare il SOGGETTO GIURIDICO…
Andando ad analizzare l’etimo della parola SOGGETTO, scopriamo che: nell’analisi logica, il SOGGETTO (dal latino subiectum “che sta sotto, che è alla base”) è l’elemento della frase cui si riferisce il predicato, con il quale concorda nel numero, nella persona e nel genere.
Può indicare: Che si trova nella condizione di dover subire un'autorità o un predominio (i popoli assoggettati a Roma) o di sottostare a un obbligo, a un controllo, a un'ingerenza (giovani soggetti alla leva; enti soggetti al controllo dello Stato ).
Altresì, se andiamo ad analizzare l’etimo della parola PERSONA, scopriamo che: in latino persōna, significava “maschera teatrale”, voce di origine probabilmente etrusca e, ancor prima greca, che in quella lingua indicava il corpo fisico e non la maschera, che poi prese anche in latino il valore e la definizione di “individuo di sesso non specificato”, «corpo», e fu usata come termine grammaticale e teologico. Individuo della specie umana, senza distinzione di sesso, età, condizione sociale, considerato sia come elemento a sé stante, sia come facente parte di un gruppo o di una collettività.
Utilizzando una differente modalità, anteponendo inoltre il Cognome al Nome e usando la grafia in MAIUSCOLO (SOGGETTO/FINZIONE GIURIDICA), che nessuna norma o legge peraltro consente, di fatto, ens legis, un soggetto esistente sul piano naturale, assume l’aspetto di un ingannevole simulacro giuridico, un arte factus, privo di personalità e di soggettività giuridica. Fatto che deriva da una manipolazione intenzionale, mera produzione di un artificio e pensiero giuridico, per ridurre in servitù e schiavitù gli uomini, che viola palesemente il codice civile.
Se andiamo ad analizzare il motivo, il fine, il tornaconto, la convenienza, l’interesse, il vantaggio, la mira, l’abuso, per cui, è dolosamente storpiato il COGNOME e il NOME, troviamo conforto nel Dispositivo dell'art. 494 del Codice penale (Codice penale LIBRO SECONDO Dei delitti in particolare Titolo VII Dei delitti contro la fede pubblica, Capo IV Della falsità personale).
Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio (vedi: Enti, PERSONE GIURIDICHE, Ministeri, Società Private, Pubblici Ufficiali, Cancellieri, Giudici, Avvocati, Forze di Polizia, funzionari pubblici ecc…) o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, è punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica, con la reclusione.
Scrivere storpiando il Nome di un altro è di fatto un illecito e un reato. 1)
Staff di Extrapedia Freedom