Scelte individuali: LIBERO ARBITRIO O SCHIAVITÙ

Tutto parte da molto lontano…

Lo studio di ciò che è rivelato nella vera Bibbia (la cui traduzione è stata convalidata dagli anziani delle comunità ebraiche, divenendo incontrovertibile, perché letterale e non interpretata), serve per capire l’importanza del “Libero Arbitrio” nei giochi di potere. Serve per definire meglio la necessità del Potere di avere il consenso, perché possa perdurare e agire, ma serve soprattutto per porre le basi del primo legame indissolubile tra la legge del Libero Arbitrio, la religione, la politica, il Codice di Diritto Mercantile Marittimo, il denaro e quel che viviamo oggi.

Quest’incredibile scoperta, con la traduzione letterale del testi, rivela la vera natura della Bibbia, che in realtà è un Codice di Diritto Mercantile Marittimo, valido, applicato ancora oggi, pressoché inoppugnabile in qualsiasi tribunale del mondo.

Si racconta, nelle “Cronache” dell’Antico Testamento (conferma esatta di queste Cronache si trovano anche nei testi sumerici antecedenti la Bibbia stessa) che il “dio” Jahvè (che si trova riportato in altri testi come Jahwe, Yahweh, Yahveh…) non può obbligare Mosè a seguirlo nel cammino verso la Terra Promessa (una conquista quindi). Jahvé infatti non è “Dio”, ma è precisamente descritto come un alto e potente “Eloah” (da cui poi deriva il termine Allah). È quindi uno dei tanti Elohìm (plurale di Eloah), la stirpe che governava quei territori.

Questo Jahvè, anche se “dotato di un arma potentissima, capace d’incenerire ogni cosa”, non poteva obbligare Mosè a seguirlo. Fu costretto perciò a stipulare “un’alleanza” con il popolo ebraico, con delle regole e delle reciproche clausole ben precise. Sempre nella Bibbia si racconta che quando decisero di seguire Jahvè e furono condotti alle porte della Terra Promessa, si riunirono in assemblea per decidere se continuare (ancora una volta col loro Libero Arbitrio) a seguirlo o meno, affidandosi ai “nuovi Elohìm” che ora comandavano questi nuovi territori in cui erano giunti.

Comprendere l’universalità della Legge del Consenso, è alla base di ciò che viviamo oggi, e l’élite mondiale dominante sta seguendo questa legge fin dall’inizio, mettendola in pratica in ogni momento e in ogni aspetto della nostra vita.

Se non la conoscessero così dettagliatamente e se non la seguissero così scrupolosamente, il loro potere non sarebbe durato così a lungo. Ecco perché Jahvè aveva bisogno del consenso per agire, ecco perché, i governanti, oggi, ci fanno votare: perché hanno l’assoluto bisogno del nostro consenso (aggirando il sistema e rendendolo meno chiaro e decifrabile possibile) preservando il loro potere nei secoli. Hanno ideato un sistema perfetto che funziona sempre secondo gli stessi principi: “avvertimento” e “tacito assenso”.

L’attuale sistema, che è basato sul concetto di proprietà, è stato creato dagli antichi romani, i quali hanno disseminato il loro “diritto” storico, dal quale derivano innumerevoli citazioni nell’attuale apparato giuridico. Ogni terra conquistata, infatti, era iscritta in un “registro” conservato a Roma e ogni nuova terra dell’Impero poteva essere di proprietà solo di un cittadino romano. Ancora oggi, quindi, viviamo in un sistema che si tramanda dall’esistenza dell’Impero Romano che di fatto, non è mai finito.

Premesso che l'alfabeto latino, partendo dalla capitalis quadrata (IV sec. a.C.), passando poi alla capitalis rustica (I sec. a.C.) ha sempre mantenuto le lettere maiuscole fin quando Carlo Magno stabilizzò l’uso delle minuscole per rinforzare la propria autorità, una volta al potere nel 771, nasce da qui l’unica spiegazione possibile sull’utilizzo di diverse forme di scrittura dei nomi (tutti in maiuscolo per il/la neonato/a, cioè nascita della “finzione giuridica” - fictio iuris: fictio legis Corneliae - vedi nota) 1) al momento della compilazione dell’atto di nascita: la “Capitis Deminutio” (diminuzione dei diritti) che distingue generalmente tre casi: la capitis deminutio maxima (perdita della libertà, ovvero schiavi senza diritti), la capitis deminutio media (perdita della cittadinanza), la capitis deminutio minima (mutamento nello status familiae).

Bonifacio VIII A implementare il sistema che abbiamo oggi nell’organizzazione della proprietà, del diritto, del denaro e, della politica, provvide papa Bonifacio VIII (considerato uno degli uomini più corrotti, malvagi e potenti della storia della Chiesa e del mondo, tanto che lo stesso Dante lo mette nei gironi più bassi dell’Inferno), con la Bolla Papale “UNAM SANCTAM ECCLESIAM” (avvertimento) del 18 novembre 1302, che determina il primo sistema fiduciario valido tuttora (per tacito assenso). Bonifacio VIII, in questa Bolla, afferma che Dio aveva affidato tutti i titoli e le proprietà della Terra al Vaticano.

È necessario rendersi conto che tutte le leggi derivano da Canoni, ovvero dal Diritto Canonico, perché tutte le leggi, direttamente o indirettamente, hanno a che fare con la Legge Divina ed Ecclesiastica. I Canoni, in particolare, sono norme o principi che traggono valore dal fatto di non essere mai stati contestati (tacito assenso).

La dichiarazione di Bonifacio VIII non fu mai contestata quindi, in base al Diritto Canonico (Qualsiasi affermazione, se non è contestata diventa valida) divenne legale. Il Vaticano perciò, nominò l’esecutore, l’amministratore e il beneficiario di questo sistema fiduciario (Trust). L’Esecutore è l’Ordine Minore dei Francescani unitamente con L’Ordine dei Gesuiti ed è ben visibile nello stemma sulla pubblicazione dell’enciclica. L’amministratore è il Papa e i beneficiari di questo trust sono tutti gli uomini del mondo.

In pratica e tradotto in altri termini, la Bolla Papale del 1302 usa la metafora del Diritto Marittimo e dell’Ammiragliato (Bibbia) affermando che l’Unam Sanctam Ecclesiam e quindi la Prima e Unica Santa Chiesa è l’Arca di Noè, perché mentre tutto il mondo era sommerso dalle acque, l’unica cosa che si elevava al di sopra era l’Arca.

Tutti gli esseri umani, quindi, a partire da quel giorno, certificato dalla Bibbia come Codice di Diritto Marittimo, sono “dispersi in mare”. E il Papa, perciò, reclama tutta l’autorità, tutta la proprietà, sia spirituale sia temporale, fino a quando i “dispersi” torneranno a reclamare i loro diritti.

Cosa che finora, dal 1302, non è mai avvenuta, perché tutte le Nazioni si basano su quel sistema giuridico. Questo Diritto proclamato da Papa Bonifacio VIII si basa sul Diritto Divino, ecco perché non possiamo parlare di politica senza parlare di religione o di economia e finanza senza parlare di religione.

Niccolò V Il secondo trust, creato sempre dal Vaticano, risale all’8 gennaio 1455, cioè circa 150 anni dopo la Bolla di Bonifacio VIII (ancora una volta mai contestata: tacito assenso). Questa seconda Bolla “ROMANUS PONTIFEX” (avvertimento), emanata da papa Niccolò V, è di natura testamentaria, cioè il papa dispone, al momento della sua morte e della morte dei futuri papi, come deve funzionare il diritto d’uso di tutti i privilegi e di tutte le proprietà derivanti dalla precedente Bolla di Bonifacio VIII.

Testamento di cui l’Esecutore è la Curia Romana, l’Amministratore è il Collegio dei Cardinali e il Beneficiario, questa volta è il Re, sulla terra di proprietà del papa. Quindi, in due parole: Dio ha dato tutto il mondo al papa e il papa concede pezzi di questo mondo ai Re, per cui, da quel momento, i Re del mondo hanno un mandato divino.

Sisto IV Una trentina d'anni dopo, il 21 giugno 1481, papa Sisto IV emanò una terza Bolla, il terzo trust (anche questo mai contestato: tacito assenso), o diritto fiduciario, chiamata “AETERNIS REGIS CLEMENTIA” (avvertimento), che si diversifica dalla Bolla precedente di poco, in quanto il “bene” concesso ai Re non è più la terra, ma sono gli esseri umani che abitano quella terra, che da quel momento sono considerati incompetenti, incapaci e dunque soggetti ad amministrazione coatta.

In realtà questa Bolla di Sisto IV realizza la visione illuminata di Bonifacio VIII per cui gli esseri umani sono “dispersi in mare” e, quindi, nulla ci appartiene. Siamo in bancarotta, perché non siamo mai tornati a reclamare i nostri averi e diritti, perciò ora è lo Stato che si deve prendere cura di noi, incapaci, per il nostro bene.

Nel 1531 l’Inghilterra era già proprietà del pontefice come ormai tutto sulla Terra. Con il “Convocation Cestui Que Vie”, ogni essere vivente fu dichiarato ”disperso in mare“ e ciò che era incustodito, di proprietà di chi l'avrebbe saputo condurre, quindi (per delega della chiesa), dello Stato o Regno. In quel tempo nacque pure il certificato di nascita, che inquadrò l'individuo come “straw man”, cioè, “uomo di paglia”.

Cestui Que Vie Act Ulteriori sviluppi furono adottati dal governo inglese col “Cestui Que Vie Act del 1666 2) che implicava e, implica tuttora, che la “proprietà statale” si applichi attraverso il processo di registrazione delle nascite, a meno che non sia legittimamente confutata entro sette anni dalla registrazione. Dopo tale periodo (10 anni per la legge italiana sulla morte presunta), 3) ognuno diventa proprietà dello Stato, essendo dichiarato legalmente morto, o “disperso in mare” .

Questo è un atto basato su una ridicola speculazione astratta per quanto riguarda l'intenzione della legge del 1666. È il fondamento della mitica versione della “Maritime Admiralty Law” che sostengono essere la ragione giurisdizionale per l'applicabilità del diritto. È per rivendicare tale diritto che è necessario, per coloro che inseguono la “Sovranità individuale”, redigere il certificato di “esistenza in vita”.

Si giunge, poi, a grandi passi, all'ottobre 1929, quando il mercato azionario crollò. In seguito, furono azzerati i debiti e fu anche proibito il possesso dell’oro da parte dei privati. Gli Stati conferirono tutto il proprio oro, insieme a quello confiscato e raccolto, in un unico fondo globale, per custodire il quale fu fondata, il 17 maggio 1930, la “B.I.S.” (Bank for International Settlements - Banca per le Transazioni Internazionali) con sede a Basilea, in Svizzera. Fu fondata e, in seguito, controllata dai Gesuiti e dai Cavalieri di Malta.

S.E.C. Il Congresso americano, durante l'anno di punta della depressione, 1933, approvò il “Securities Act”. Con questa legge, insieme al “Securities Exchange Act” del 1934, fu creata, il 6 giugno 1934, la “S.E.C.” (Securities and Exchange Commission fondata dal 32° presidente Franklin Delano Roosevelt, con sede a Washington DC), progettata per ripristinare la fiducia degli investitori nei mercati dei capitali, dichiarando, inoltre, di volere fornire agli investitori e ai mercati informazioni più affidabili. L’equivalente dell'italiana “CO.N.SO.B” (“Commissione Nazionale per le Società e la Borsa”: altro organismo che controlla la Borsa dal quale lo Stato italiano si è gradualmente allontanato fino ad azzerare la propria contribuzione).

Alla S.E.C. hanno aderito anche molti Stati diventando “de facto” e “de jure” Aziende (Company) di Diritto Privato, solo apparentemente pubbliche e repubbliche, ma in realtà privatissime che pare posseggano Bond sul “capitale fisico e capitale immateriale o umano, con distinzioni tra gli investimenti nei lavoratori attuali, futuri e pensionati” (Executive Order 13037 a firma del presidente WJ Clinton, del 3 marzo 1997, archiviato il 5 marzo). La parola “Bond” (legame, obbligazione) deriva da schiavitù, il che rende tutti noi schiavi, vincolati a chiunque detenga la custodia dei nostri certificati di nascita originali.

Tra questi Stati, c'è anche l'Italia, che non appare in veste di “… una Repubblica democratica, fondata sul lavoro” (Art. 1 della Costituzione) e nemmeno possiede un'Azienda (Company) denominata: “REPUBLIC OF ITALY”, gestita dal ministero dell'Economia e delle Finanze, filtrata dalla londinese SASM&F (UK) LLP e da tanti soggetti, come si vedrà in altra parte e come qualcuno vorrebbe interpretare per sviare l'opinione pubblica. Basta consultare le pagine del ministero per verificare i rapporti diretti. D'altra parte, non ne avrebbe bisogno, giacché le poliedriche espressioni con le quali s'identifica lo Stato italiano, sono di per sé e, principalmente per il Diritto, figure diverse e alquanto sfuggevoli: REPUBBLICA ITALIANA, REPVBBLICA ITALIANA, repubblica italiana, Repubblica Italiana, LA REPUBBLICA ITALIANA, La REPUBBLICA Italiana, Repubblica d’Italia, LA REPUBBLICA, La Repubblica, ITALIA, Italia…

Una vera e propria Azienda, quindi, a quanto pare fondata sul suo capitale umano (“Veri Uomini con Braccia e Gambe” - UCC Doc n° 00000001811425776): il DIRITTO DI PROPRIETÀ sulle persone nate sul suo territorio, in base alle tre Bolle Papali. Il numero di registrazione di “ITALY REPUBLIC OF” (precedentemente ITALY KINGDOM OF) – Company Registration Number - è 0000052782, con tanto di documenti di quotazioni di borsa, cessioni di quote, ecc… , ma per comprenderne appieno l'intero procedimento occorre capire come è messo in pratica.

Se tutto ciò non bastasse a tacitare gli stupidi che sostengono la “scemenza della Corporation” ecco allora dei documenti inequivocabili tratti direttamente dalla SEC.gov | EDGAR (che purtroppo si rifanno solamente dall'anno 2000):

Relativamente agli “ultimi 5 anni”, anno 2019 424B4 (Prospetto).
Relativamente a “Tutto dal 2000”, anno 2002 424B5 (Prospetto)

Nei rispettivi “Supplementi al Prospetto” si legge: “The Republic of Italy” - “Italy is a foreign sovereign government” (“La Repubblica Italiana” - “L'Italia è un governo sovrano straniero”), che come suddetto giuridicamente assumono figure diverse.

Anno emissione 2019

Al punto: “Esecuzione di responsabilità civili” è specificato: L'Italia è un governo sovrano [infatti! Come no? ndr] straniero. L'Italia si sottometterà irrevocabilmente alla giurisdizione dei tribunali federali e statali della città di New York. L'Italia rinuncerà irrevocabilmente a qualsiasi immunità dalla giurisdizione di tali tribunali, nella misura consentita dalla legge italiana… L'Italia rinuncerà a qualsiasi obiezione alla sede, in relazione a qualsiasi azione derivante da o basata sui Titoli promossa da qualsiasi possessore di Titoli. L'Italia si riserva il diritto di far valere l'immunità sovrana ai sensi del Foreign Sovereign Immunities Act degli Stati Uniti del 1976 in relazione alle azioni intentate contro di essa ai sensi delle leggi federali statunitensi sui titoli o di qualsiasi legge statale sui titoli. In assenza di una revoca dell'immunità da parte dell'Italia rispetto a tali azioni, non sarebbe possibile ottenere una sentenza degli Stati Uniti in tale azione contro l'Italia a meno che un tribunale non determinasse che l'Italia non ha il diritto di sovranità e immunità rispetto a tale azione…

Anno emissione 2002

Il successivo punto “Sintesi dell'offerta” precisa che: l'Emittente è La Repubblica Italiana. E, alla “Forma e Regolamento”: […] Ad eccezione di quanto descritto nel presente Supplemento al Prospetto, gli interessi beneficiari nella nota globale saranno rappresentati tramite conti di istituzioni finanziarie che agiscono per conto dei beneficiari effettivi come partecipanti diretti e indiretti a DTC (The Depository Trust Company). Gli investitori possono scegliere di detenere interessi nella nota globale tramite DTC negli Stati Uniti o tramite Euroclear Bank SA / NV (“Euroclear Bank”), in qualità di operatore del sistema Euroclear (“Euroclear”) o Clearstream Banking, société anonyme (“Clearstream”), in Europa, se partecipano a tali sistemi, o indirettamente tramite organizzazioni che partecipano a tali sistemi. Euroclear e Clearstream manterranno a loro volta interessi nelle note globali come partecipanti indiretti a DTC…Id

Orbene, Clearstream, Euroclear (e altre tipo: Swift, ACU, ecc…), sono organizzazioni private, dove, in nero, finiscono nelle tasche di pochi eletti i fondi costituiti dall'estinzione di tutti i finanziamenti/prestiti bancari. Clearstream, ha il ruolo di banca e di camera di compensazione interbancaria internazionale. I conti creati su Clearstream hanno la caratteristica, di fatto, che non possono essere monitorati a livello nazionale (fiscalmente, contabilmente e come eventi sottoposti alle leggi vigenti)… 4)

Per riepilogare: i documenti portano il simbolo della REPVBBLICA ITALIANA (la stessa che detiene le Finzioni Giuridiche) e, sotto l'importo dei titoli, la dicitura: “Republic of Italy”; l'Emittente è la REPUBBLICA ITALIANA e l'Italia è un governo sovrano che ha ceduto tutta la sua sovranità… qui “l'azzeccagarbugli” manzoniano pare abbia lavorato sodo!

Staff di Extrapedia Freedom


1)
La storia della fictio iuris è fortemente debitrice del diritto romano: infatti, è proprio a questo che si deve attribuire la creazione cosciente e l’utilizzazione sistematica dello strumento in questione, nonché la raffinazione dei requisiti applicativi (S.Pugliatti, “Finzione, in Enciclopedia del diritto, Milano, Giuffrè, vol. XVII, 1968, 663-664): «essi, avendo foggiato il nomen, hanno dimostrato in concreto la conoscenza del valore dello strumento, delle risorse che se ne potevano trarre, dei limiti e modi del suo impiego (D.Berardi, L’avveramento fittizio della condizione, Scuola di dottorato di ricerca in giurisprudenza, Dipartimento di storia e filosofia del diritto e diritto canonico, Università degli studi di Padova, 2000, 13)»
2)
Cestui que è un'abbreviazione di “cestui a que use le feoffment fuit fait locuzione medievale del “francese legale” inventata in ambiente inglese, che appare nelle espressioni giuridiche come: cestui que vie. Modificato più volte dallo “Statute Law Revision Act” del 1886-1888-1949 e sostituito completamente dal “Presumption of Death Act” del 2013
3)
Ministero della Giustizia: “Le conseguenze della dichiarazione di morte presunta sono analoghe a quelle prodotte dalla morte naturale” - c.c. art. 58 e seguenti
4)
Veritadue (08/04/2019) “Clearstream, Euroclear e Swift