L'Italia, dunque, sarebbe una società privata quotata in Borsa: nulla di strano se fosse vero, a parte l'assoluta mancanza di trasparenza che beneficerebbe pochi a scapito della sua ignara popolazione! Circa cent'anni prima, il Regno delle Due Sicilie 1) e, in particolare quello di Napoli, faceva già la stessa cosa e applicava appena cinque tasse di cui solo una diretta: quella fondiaria, prima che i Savoia (con “le pezze al culo”) mandassero un Garibaldi a depredarlo, con la scusa dell'Unità d'Italia.
Una piccola premessa per avvallare quanto diremo in seguito… ma, procediamo con ordine, cercando di fare comprendere l'iter che porterebbe un uomo, nato libero, a diventare schiavo a sua insaputa, pur lasciandogli l'illusione della libertà.
Tutto procederebbe dalla registrazione anagrafica del neonato (Attestato di nascita e Dichiarazione di nascita), laddove la grafia dei nomi degli attori coinvolti assumerebbe significati e valenze diverse:
Le prime tre figure sottostanno alla Capitis Deminutio Maxima (Diritto Romano: si veda Articolo precedente), ovvero sono schiavi senza diritti, mentre le altre due figure (Ostetrica e Ufficiale medico) godono della momentanea qualità di personalità giuridica, in quanto fanno le veci dello Stato (Corporation). 5)
Le due figure con qualità di personalità giuridica non sono imputabili, in quanto aventi “status” superiore al Diritto Positivo, ossia possono operare avendo per l’atto in corso la medesima qualità giuridica dello Stato stesso, che è l’origine e il detentore del potere attribuito alla legge da esso stesso generata ed emanata. Ergo: la qualità di personalità giuridica è superiore alla giurisprudenza in vigore della Corporation Repubblica italiana!
In tutta evidenza, è giuridicamente negato il vincolo di sangue della famiglia stessa: ne consegue che tutta la legislatura riguardante lo “Ius Sanguinis” 6) non è applicabile. Per inalienabile effetto, il neonato sarebbe “apolide” e la sua elezione allo “status” di cittadino è contraria all’ordinamento dello Stato medesimo. Tutto questo, generalmente, è contenuto in un “box”, struttura legale indicata con una bordatura intorno allo scritto, che ne sigilla irrevocabilmente il contenuto.
Questo procedimento, allora, già non sarebbe valido per diversi motivi:
Se ne conclude che, così facendo: CON L’ATTO DI NASCITA È CREATO ”EX NIHILO“ (dal nulla), USANDO ARBITRARIAMENTE E ARTIFICIOSAMENTE IL NOME DEL NEONATO, IL SUO “SOGGETTO GIURIDICO” (l'uomo di paglia). ESSENDO TALE CONTRATTO NULLO “AB ORIGINE”, OGNI SUCCESSIVO ABUSO DI TALE “STATUS” CREATO ENS LEGIS (per effetto di legge) È ARBITRARIO, COERCITIVO, ILLEGALE E TESO A SCHIAVIZZARE IL SINGOLO INDIVIDUO. 7)
Posta in evidenza la possibile impugnabilità di suddetta procedura, alcune considerazioni riguardo l’Atto di Nascita andrebbero fatte con attenzione. Il neonato “ens legis” diventerebbe un soggetto (finzione giuridica), il cui ruolo fondamentale sarebbe quello di essere debitore in modo inestinguibile dello Stato Corporation (proprietario) in cui è stato anagraficamente inserito. Va da sé che, se i fatti corrispondessero a verità, lo Stato si arrogherebbe il ruolo di creditore inalienabile dell'artefatta finzione giuridica. In questo scambio (contrattuale) sarebbe omesso il vantaggio dello Stato, mentre sono proposti servizi che dovrebbero a questo punto essere totalmente gratuiti. In una parola: ogni cittadino, legato alla finzione giuridica, pagherebbe già per gli interessi maturati (Cedole) sul titolo di debito (Bond), emesso a sua insaputa, facendosi carico anche del rimborso del suo valore nominale.
Uno solo tra questi vizi occulti sarebbe sufficiente a dichiarare un contratto nullo “ab origine” e che nessuno possa dire che tutto ciò è avvenuto per caso. La programmazione di questa gabbia è talmente evidente e i tempi di realizzazione talmente lenti, così come la presentazione dei fatti è smaccatamente menzognera, da far comprendere che il progetto è unico e non ci sia alcun errore nella sua esecuzione. 8)
Nullità del Contratto carpito senza consenso informato
Validità o Nullità di un Contratto, secondo la Giurisprudenza Italiana:
Ai sensi dell'Art. 1325, i requisiti essenziali del contratto, la cui mancanza determina la nullità del contratto, sono: l'accordo delle parti (di cui agli Artt. 1326 e seguenti e 1427 c.c.), la causa (ex Art. 1343 e seguenti c.c.), l'oggetto (cfr. Art. 1346 e seguenti c.c.) e la forma quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di nullità (di cui agli Artt. 1350 e seguenti c.c.).
Un punto che giustifica tutti i condizionali, tuttavia, resta fermo: per quanto rimbalzi da ogni parte e, si dia per scontato, che lo Stato creerebbe dei Bond legati a ogni neonato, non è mai stata presentata uno straccio di prova inconfutabile, legata a un ipotetico ”Mario Rossi“ con tanto di Codice ISIN. Il tutto, per ora e per onestà intellettuale, è basato su dichiarazioni di qualche personaggio di discutibile fama, o di qualcun altro non esattamente identificabile.
Staff di Extrapedia Freedom