Pratica del DOMINIO

RegistroL'Italia, dunque, sarebbe una società privata quotata in Borsa: nulla di strano se fosse vero, a parte l'assoluta mancanza di trasparenza che beneficerebbe pochi a scapito della sua ignara popolazione! Circa cent'anni prima, il Regno delle Due Sicilie 1) e, in particolare quello di Napoli, faceva già la stessa cosa e applicava appena cinque tasse di cui solo una diretta: quella fondiaria, prima che i Savoia (con “le pezze al culo”) mandassero un Garibaldi a depredarlo, con la scusa dell'Unità d'Italia.

Una piccola premessa per avvallare quanto diremo in seguito… ma, procediamo con ordine, cercando di fare comprendere l'iter che porterebbe un uomo, nato libero, a diventare schiavo a sua insaputa, pur lasciandogli l'illusione della libertà.

Tutto procederebbe dalla registrazione anagrafica del neonato (Attestato di nascita e Dichiarazione di nascita), laddove la grafia dei nomi degli attori coinvolti assumerebbe significati e valenze diverse:

  • (nella sua veste di Padre) 2) il Dichiarante: 3) MAIUSCOLO
  • (nato) 4) Da: MAIUSCOLO
  • Neonato: MAIUSCOLO (”idem sonans“)
  • Ostetrica: Alternato (solo la lettera iniziale di nome e cognome è in maiuscolo)
  • Ufficiale medico: Alternato (solo la lettera iniziale di nome e cognome è in maiuscolo)

Le prime tre figure sottostanno alla Capitis Deminutio Maxima (Diritto Romano: si veda Articolo precedente), ovvero sono schiavi senza diritti, mentre le altre due figure (Ostetrica e Ufficiale medico) godono della momentanea qualità di personalità giuridica, in quanto fanno le veci dello Stato (Corporation). 5)

Le due figure con qualità di personalità giuridica non sono imputabili, in quanto aventi “status” superiore al Diritto Positivo, ossia possono operare avendo per l’atto in corso la medesima qualità giuridica dello Stato stesso, che è l’origine e il detentore del potere attribuito alla legge da esso stesso generata ed emanata. Ergo: la qualità di personalità giuridica è superiore alla giurisprudenza in vigore della Corporation Repubblica italiana!

In tutta evidenza, è giuridicamente negato il vincolo di sangue della famiglia stessa: ne consegue che tutta la legislatura riguardante lo “Ius Sanguinis6) non è applicabile. Per inalienabile effetto, il neonato sarebbe “apolide” e la sua elezione allo “status” di cittadino è contraria all’ordinamento dello Stato medesimo. Tutto questo, generalmente, è contenuto in un “box”, struttura legale indicata con una bordatura intorno allo scritto, che ne sigilla irrevocabilmente il contenuto.

Questo procedimento, allora, già non sarebbe valido per diversi motivi:

  • Le figure famigliari in esso contenute sono indicate in modo erroneo, non corrispondente alla verità.
  • L’applicazione della “Capitis Deminutio” è arbitraria e non sostenibile.
  • La negazione del vincolo famigliare impedisce l’applicazione dello “Ius Sanguinis” e, conseguentemente, impedisce l’attribuzione della cittadinanza.
  • Ogni consenso ottenuto senza che ai genitori sia fornita una spiegazione dettagliata dei particolari sopra citati, rende il contratto nullo “ab origine” a causa di vizi occulti.
  • La contraddizione tra la negazione dello “Ius Sanguinis” e l’attribuzione della cittadinanza al neonato è insormontabile.

Se ne conclude che, così facendo: CON L’ATTO DI NASCITA È CREATO ”EX NIHILO“ (dal nulla), USANDO ARBITRARIAMENTE E ARTIFICIOSAMENTE IL NOME DEL NEONATO, IL SUO “SOGGETTO GIURIDICO” (l'uomo di paglia). ESSENDO TALE CONTRATTO NULLO “AB ORIGINE”, OGNI SUCCESSIVO ABUSO DI TALE “STATUS” CREATO ENS LEGIS (per effetto di legge) È ARBITRARIO, COERCITIVO, ILLEGALE E TESO A SCHIAVIZZARE IL SINGOLO INDIVIDUO. 7)

Posta in evidenza la possibile impugnabilità di suddetta procedura, alcune considerazioni riguardo l’Atto di Nascita andrebbero fatte con attenzione. Il neonato “ens legis” diventerebbe un soggetto (finzione giuridica), il cui ruolo fondamentale sarebbe quello di essere debitore in modo inestinguibile dello Stato Corporation (proprietario) in cui è stato anagraficamente inserito. Va da sé che, se i fatti corrispondessero a verità, lo Stato si arrogherebbe il ruolo di creditore inalienabile dell'artefatta finzione giuridica. In questo scambio (contrattuale) sarebbe omesso il vantaggio dello Stato, mentre sono proposti servizi che dovrebbero a questo punto essere totalmente gratuiti. In una parola: ogni cittadino, legato alla finzione giuridica, pagherebbe già per gli interessi maturati (Cedole) sul titolo di debito (Bond), emesso a sua insaputa, facendosi carico anche del rimborso del suo valore nominale.

Uno solo tra questi vizi occulti sarebbe sufficiente a dichiarare un contratto nullo “ab origine” e che nessuno possa dire che tutto ciò è avvenuto per caso. La programmazione di questa gabbia è talmente evidente e i tempi di realizzazione talmente lenti, così come la presentazione dei fatti è smaccatamente menzognera, da far comprendere che il progetto è unico e non ci sia alcun errore nella sua esecuzione. 8)

Nullità del Contratto carpito senza consenso informato

Validità o Nullità di un Contratto, secondo la Giurisprudenza Italiana:
Ai sensi dell'Art. 1325, i requisiti essenziali del contratto, la cui mancanza determina la nullità del contratto, sono: l'accordo delle parti (di cui agli Artt. 1326 e seguenti e 1427 c.c.), la causa (ex Art. 1343 e seguenti c.c.), l'oggetto (cfr. Art. 1346 e seguenti c.c.) e la forma quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di nullità (di cui agli Artt. 1350 e seguenti c.c.).

Un punto che giustifica tutti i condizionali, tuttavia, resta fermo: per quanto rimbalzi da ogni parte e, si dia per scontato, che lo Stato creerebbe dei Bond legati a ogni neonato, non è mai stata presentata uno straccio di prova inconfutabile, legata a un ipotetico ”Mario Rossi“ con tanto di Codice ISIN. Il tutto, per ora e per onestà intellettuale, è basato su dichiarazioni di qualche personaggio di discutibile fama, o di qualcun altro non esattamente identificabile.

Staff di Extrapedia Freedom


1)
Fondazione il Giglio: «il terzo Paese più industrializzato, con un comparto artigianato-industria-servizi-terziario che occupava circa un milione e duecentomila addetti e con una rendita dello Stato napoletano che era una delle più solide al mondo,[la terza ndr] quotata alla borsa di Parigi al 120%. Una fede di credito rilasciata dal Banco di Napoli era valutata sui mercati internazionali fino a quattro volte il valore nominale»
2)
Nel linguaggio giuridico si rifà al cosiddetto “Tecnicismo popolare”: “in qualità di”, con una determinata funzione, mansione, carica e simili che non identifica il Padre fisicamente inteso ma solo un qualunque facente funzioni
3)
DPR 03/11/2000 n° 396 - Art 6. Incompatibilità - Comma 1 “L'ufficiale dello stato civile non può ricevere gli atti nei quali egli, il coniuge, i suoi parenti o affini in linea retta in qualunque grado, o in linea collaterale fino al secondo grado, intervengono come dichiaranti
4)
Le indicazioni relative al contenuto dell’attestazione sanitaria di nascita riportate nella circolare del Ministero di Grazia e Giustizia del 22 febbraio 1999 n. 1/50-FG-40/97/U887 (G.U. n. 46 del 25 febbraio 1999) sono da ritenersi tuttora valide. Tale attestazione, che riguarda il fatto fisiologico dell’avvenuto parto, deve necessariamente contenere il dato relativo al nome della puerpera che va intesa come partoriente e non come madre e che diventerà tale (nel caso di filiazione naturale) solo se effettuerà lei stessa la dichiarazione di nascita o consentirà con atto pubblico di essere nominata. Il nome del neonato non deve essere indicato, ma devono essere indicati i dati relativi alla nascita (luogo, giorno, ora e sesso) e al sanitario che ha assistito al parto. L’attestato costituisce allegato alla dichiarazione di nascita e non è accessibile ai privati diversi dai genitori e, per questi ultimi, solamente per il fine della dichiarazione di nascita”. Area III – Stato Civile
5)
Dispositivo dell'art. 357 Codice penale - LIBRO SECONDO - Dei delitti in particolare Titolo II - Dei delitti contro la pubblica amministrazione Capo III - Disposizioni comuni ai capi precedenti: Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi. Nondimeno, il funzionario di fatto (ossia colui che eserciti funzioni pubbliche senza alcuna investitura) è qualificabile come pubblico ufficiale, qualora agisca con il beneplacito della pubblica amministrazione. Si veda anche: Cass. pen. n. 35836/2007 - Cass. civ. n. 9949/2003 - Cass. pen. n. 8508/1996 - Cass. pen. n. 5575/1998 - Cass. pen. n. 4102/1995 - Cass. pen. n. 5226/1993 - Cass. pen. n. 6587/1991
6)
Cittadinanza Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale: «L’art. 1 della legge n. 91/92 stabilisce che è cittadino per nascita il figlio di padre o madre cittadini. Viene, quindi, confermato il principio dello ius sanguinis, già presente nella previgente legislazione, come principio cardine per l’acquisto della cittadinanza. Nel dichiarare esplicitamente che anche la madre trasmette la cittadinanza, l’articolo recepisce in pieno il principio di parità tra uomo e donna per quanto attiene alla trasmissione dello status civitatis.»
7)
Condivisibile e, in parte tratto, da Aldo Pironi pubblicato su Formazione Indaco