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Garanti della COSTITUZIONE

Tra: Mattarellum (Sergio Mattarella 1993, precedentemente chiamata “Minotauro” in reminiscenza del nome del mostruoso essere parte uomo e parte toro presente nella mitologia greca), Porcellum (Calderoli 2005 dichiarata dalla Corte costituzionale: “parzialmente illegittima”), “Patto del Nazareno” (Renzi-Berlusconi: per riformare la Costituzione), Italicum (Renzi 2015 dichiarata dalla Corte costituzionale: “parzialmente illegittima” e differita al 1º luglio 2016), Riforma costituzionale Renzi-Boschi (2016), Rosatellum (2017), l'intoccabile (si fa per dire) Costituzione è, continuamente stata, e lo è tuttora, sottoposta a manipolazioni e in serio pericolo!

Un logorio lento e continuo, passato a lungo inosservato, da quando Pio XII (06/04/1951) auspicò la realizzazione di un “Nuovo Ordine Mondiale”, per giungere all'attuale assunzione illegittima di “pieni poteri” (in palese violazione dei suoi articoli 78 e 95), da parte del Governo (PCM: Giuseppe Conte), con l'invenzione di un'emergenza sanitaria inesistente (Covid-19), supportata dalla correità dei media, attraverso un “terrorismo mediatico” che ha mietuto più vittime dell'epidemia stessa.

Gli organi costituzionali che dovrebbero svolgere le più alte funzioni dello Stato ricevendo regolamentazioni e attribuzioni dalla Costituzione sono: il Presidente della Repubblica, il Parlamento (composto da Camera dei deputati e Senato della Repubblica), la Corte costituzionale e il Governo della Repubblica… MA

Presidente della Repubblica:

Tra i poteri che l’Art. 87 gli affida vi è il tradizionale compito di rappresentare l’unità nazionale e, nell’ambito dell’indirizzo politico e istituzionale, quello di vigilare sul sistema politico affinché i rapporti e lo svolgimento delle funzioni si svolgano nel rispetto della Costituzione, potendo in caso contrario intervenire nel merito in qualità di garante della Costituzione.

Con la riforma Renzi-Boschi, invece, abbiamo osservato che il presidente della Repubblica pur conservando sostanzialmente i poteri dell’ordinamento precedente, la sua posizione superpartes è venuta meno proprio per i meccanismi della sua elezione. Se pensiamo al potere di sciogliere le Camere – nella riforma renziana solo la Camera dei deputati – che possa essere attribuito a un presidente di parte significa attribuirlo sostanzialmente al Governo. 1)

Nel tempo, solo per citare i casi più evidenti, abbiamo osservato amaramente: un Oscar Luigi Scalfaro (9° presidente della Repubblica dal 28 maggio 1992 al 15 maggio 1999) assecondare un governo Amato I-II (Giuliano Amato), unitamente al successivo governo Prodi I (Romano Prodi) che entrambi posero le basi per il radicale spoglio della sovranità e dell’indipendenza della Repubblica, in favore di quelle autorità private che hanno un potere assoluto e incontrastato (Art. 130 - Capo II del Trattato di Lisbona), le quali, senza alcun vincolo giuridico, traggono profitti e poteri consequenzialmente illimitati. 2)

A seguire, un Giorgio Napolitano (11º presidente della Repubblica dal 15 maggio 2006 al 14 gennaio 2015) che nell'ottobre 2012 insisteva sulla necessità di “cedere sovranità all'Europa”, dando pieno appoggio: al governo Monti (Mario Monti) che oltre a “distruggere la domanda interna”, ora con la posizione che ricopre nell'OMS, vuole socializzare le perdite e privatizzare i profitti; 3) al governo Letta (Enrico Letta) e, in parte a quello Renzi (Matteo Renzi), il cui sostegno è continuato con l'attuale 12° presidente della Repubblica Sergio Mattarella (in carica dal 3 febbraio 2015), che allo stesso modo ha sostenuto anche il governo Gentiloni (Paolo Gentiloni Silveri) che per i suoi “meriti” europeistico-franco-tedeschi è stato “promosso” a commissario dell'UE (incarico dal 2019 al 2024). Un Sergio Mattarella, presidente della Repubblica e garante della Costituzione (votato solo al IV scrutinio, quando il quorum si è abbassato alla maggioranza assoluta dei componenti l'assemblea da: PD, SEL, Scelta Civica, Centro Democratico e Democrazia Solidale) che ha voltato le spalle, guardando da altre parti, sulla giustizia corrotta: dal caso Traiani al Palamara Gate, pro PD. 4) Che ha permesso, in tutta omertà, 5) all'attuale governo Conte di dichiarare un devastante “Stato di Emergenza” assolutamente incostituzionale (violazione dei succitati Artt. 78 e 95 della Costituzione) e conseguenti DPCM altrettanto incostituzionali (violazione dell'Art. 13 della Costituzione), sui quali, per porvi rimedio, è dovuto intervenire con sentenza (purtroppo ancora inascoltata) un Giudice ordinario… che ci sia un solo giudice (a parte Lo Mastro) onesto e non corrotto in tutta Italia?

Tutti reati che richiamano gli Artt. 241-243-283-287-294 del Codice Penale e palese violazione l'Art. 90 della Costituzione, giacché si parla di cessione di sovranità e non di semplici limitazioni “in condizioni di parità con gli altri Stati per assicurare la pace e la giustizia tra i popoli”, sancite dall'Art. 11 della Costituzione. Reati che solo recentemente (2017), attraverso il decreto emesso dal G.I.P. Massimo Lo Mastro del Tribunale penale di Cassino, sono stati ammessi, poiché “limitare la sovranità nazionale (ovvero limitare la sovranità popolare), che nel concetto ha ulteriori limiti (Sentenza Corte costituzionale 238/2014), non è assimilabile al concetto di cedere sovranità” e concludendo che “senza sovranità lo Stato non esiste”. Ciò nonostante, al recente Consiglio europeo del 21 luglio 2020, il governo italiano (governo Giuseppe Conte) ha ceduto nuovamente sovranità.

E lo Stato NON ESISTE PIÙ: perché è venuto meno uno dei tre requisiti (Territorio, Popolo, Sovranità) che lo caratterizzano: LA SOVRANITÀ

Giulio Tremonti, in un'intervista a “Libero” spiegò che: «la sinistra italiana, tra il 2000 e il 2001», ha introdotto sebbene «non richiesta, nell'Art. 117 della Costituzione la formula della nostra sottomissione, quando si afferma che il potere legislativo dello Stato è subordinato “ai vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario”, intendendo per ordinamento comunitario non solo i trattati, ma anche i regolamenti e le direttive europee»… se non si affronta questo problema, le elezioni saranno soltanto un altro modo di prendere in giro un popolo che è stato volutamente impoverito (Mario Draghi: «Abbiamo dovuto impoverirvi»), ingannato, tradito ed espropriato perfino della sua sovranità! 6)

E lo Stato NON ESISTE PIÙ dal 1934: da quando, per essere iscritto alla S.E.C. (Security Exchange Commission), ha dovuto cedere la sua sovranità e sottostare alle leggi dello Stato di New York, diventando contemporaneamente una “Company” (Azienda) o “Corporation” (S.p.A.)

E uno Stato che non esisteva già più dal 1934, il cui fantasma è diventato nuovamente inesistente dai primi anni '90 pare sia stato COMMISSARIATO, di nome ma non di fatto, non avendo portato a termine l'iter (lo verificheremo dettagliatamente nell'articolo dedicato) attraverso l'OPPT-1776 del 2012.

La Corte costituzionale

La Corte costituzionale dovrebbe essere un fondamentale organismo di garanzia all’interno del nostro sistema costituzionale. Dovrebbe essere il giudice delle leggi, la guardiana della Costituzione e garantire l’aderenza ai principi costituzionali delle leggi ordinarie.

I giudici della Corte sono quindici. Erano nominati tradizionalmente in modo tripartito: cinque nominati dal Presidente della Repubblica (vedasi sopra a proposito del “super-partes”), cinque nominati dal parlamento in seduta comune e cinque nominati dalle supreme magistrature ordinarie e amministrative.

Nella riforma renziana (governo Renzi) i criteri generali di nomina sono gli stessi ma con la suddivisione tra camera (che ne nomina 3) e Senato (che ne nomina 2) anziché farli eleggere in seduta comune. La composizione della Corte rimane dunque la stessa ma vengono meno le condizioni di equilibrio precedentemente garantite.

La conseguenza è che oltre la metà dei membri della Corte costituzionale sarebbero nominati da un partito per di più minoritario nel paese e maggioritario solo in Parlamento (alla Camera per l’esattezza). Si aggiungono i due membri nominati dal Senato che, come tutti gli atti attribuiti a questo ramo del parlamento, non si capisce chi rappresentino. Quello che più preoccupa è il controllo sulla costituzionalità delle leggi, che in un Parlamento squilibrato, rischia di vanificare il ruolo d'indipendenza che una Corte costituzionale deve avere.

Già negli ultimi anni la Corte costituzionale si è vista incrinare la sua natura giurisdizionale con la nomina di Giuliano Amato, ex presidente del consiglio e molte altre cariche. Pur avendo un passato – lontano – di professore universitario, la sua nomina, fatta dal presidente Napolitano, è tutta politica, insinuando dentro la Corte, un conflitto di interessi tra chi le leggi le ha fatte e ora le giudica. 7)

È tempo di “rimboccarsi le maniche” e riprendere, in qualsiasi modo, la propria Sovranità!

Staff di Extrapedia Freedom


1) , 7)
CGIL Ancona
2)
Avv. Marco Mori (18 agosto 2014) “Ecco la versione integrale della denuncia contro il golpe finanziario in atto
3)
MicroMega (13 agosto 2020) “Mario Monti all’Oms: c’è della logica in questa follia
4)
Gospa News (23 maggio 2020).
5)
Treccani: “[…] nell’uso odierno, la solidarietà diretta a celare l’identità dell’autore di un reato e, con senso ancora più estensivo, quella solidarietà che, dettata da interessi pratici o di consorteria (oppure imposta da timore di rappresaglie), consiste nell’astenersi volutamente da accuse, denunce, testimonianze, o anche da qualsiasi giudizio nei confronti di una determinata persona o situazione
6)
Antonio Socci (20 novembre 2017) «Se perfino il “Sole 24 Ore” ci dice che non siamo più “uno Stato sovrano indipendente” come possono accusare chi ci avverte da tempo che siamo diventati sudditi?»
db/garanti_della_costituzione.txt · Ultima modifica: 11/06/2021 11:00 da @Staff R.